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Uso del Defibrillatore e formazione: evoluzione normativa e paradossi applicativi

Dal 2011 ad oggi, il quadro normativo italiano sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) ha subito un’evoluzione significativa. Si è passati da una rigida regolamentazione fondata sull’obbligo di formazione e autorizzazione, fino al riconoscimento della legittimità d’uso anche da parte di persone non formate, in caso di necessità. Questo cambiamento ha prodotto un evidente paradosso che coinvolge soprattutto gli enti formatori: perché devono ancora registrare i corsi presso il 118 per ottenere l’autorizzazione all’uso, se la Legge 116/2021 ne consente comunque l’utilizzo in emergenza?

Legge 3 aprile 2001, n. 120
Prima normativa italiana che autorizza l’uso del DAE anche a personale non sanitario, purché formato secondo programmi stabiliti. È il fondamento giuridico dell’apertura verso la defibrillazione laica.
https://leg14.camera.it/parlam/leggi/01120l.htm

DM 18 marzo 2011
Stabilisce i criteri e i requisiti per l’attivazione dei programmi di formazione per l’uso del DAE in ambito extraospedaliero. Introduce l’obbligo di autorizzazione da parte del 118 per ogni corso di formazione BLSD, anche per i soccorritori laici.

DL 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Balduzzi)
Introduce l’obbligo per le società sportive professionistiche e dilettantistiche di dotarsi di DAE. Le attività sportive devono essere presidiate da personale formato secondo le linee guida vigenti.

DM 24 aprile 2013
Definisce le modalità con cui le società sportive devono adempiere all’obbligo del DAE, includendo formazione, presenza e manutenzione.

DM 26 giugno 2017
Fornisce ulteriori chiarimenti, specificando che in occasione di gare ed eventi sportivi è necessaria la presenza del DAE e di personale abilitato all’uso, formato da enti accreditati e registrati.

Legge 4 agosto 2021, n. 116
Segna un cambio di paradigma. Prevede che è consentito l’uso del DAE anche da parte di persone non formate, qualora sia necessario intervenire tempestivamente su una persona in arresto cardiaco. La norma richiama l’art. 54 del Codice Penale (stato di necessità), che giustifica l’intervento anche in assenza di abilitazione.

BLSD

Con la Legge 116/2021 si afferma un principio di “democratizzazione” dell’uso del DAE, estendendone la legittimità a chiunque, anche senza formazione. Tuttavia, restano in vigore i decreti precedenti che impongono agli enti formatori l’obbligo di registrare i corsi presso il 118 per rendere “autorizzato” l’uso da parte dei discenti.

Ciò genera un cortocircuito logico:

  • I discenti formati devono ricevere autorizzazione tramite 118 per poter usare il DAE;
  • Ma una persona non formata può comunque usarlo in emergenza secondo la legge.

Per rendere più chiari i contenuti della tabella riportata di seguito, si offre un approfondimento dei principali aspetti a confronto:

  • Formazione: Nei contesti ordinari (come ambienti lavorativi, scolastici o sportivi), la normativa richiede che l’uso del DAE sia preceduto da un percorso formativo certificato. In caso di emergenza invece, la Legge 116/2021 consente a chiunque – anche senza formazione – di intervenire, facendo valere lo stato di necessità.
  • Registrazione 118: La formazione valida ai fini dell’autorizzazione formale richiede che l’ente trasmetta i nominativi al sistema 118 regionale. Questa registrazione non è prevista né necessaria per chi interviene in emergenza da soccorritore occasionale.
  • Abilitazione formale: Chi ha frequentato un corso BLSD registrato ottiene un attestato che lo qualifica all’uso ordinario del defibrillatore. In emergenza, non è richiesta alcuna abilitazione documentale.
  • Rischio legale: In entrambi i casi, chi utilizza il DAE è coperto dal punto di vista legale. Nei contesti ordinari, il rischio è mitigato da formazione e assicurazione; nel soccorso occasionale, la legge tutela l’intervento non autorizzato purché dettato da necessità.
  • Utilizzo del DAE: L’uso è limitato a chi è formato e autorizzato nei contesti ordinari, mentre in emergenza è libero e ammesso per chiunque sia presente.
  • Durata validità formazione: L’attestato BLSD ha una validità di 24 mesi e va rinnovato. Questo limite non riguarda il soccorritore occasionale, che non ha obblighi di aggiornamento perché non è formalmente abilitato.
AspettoContesto Ordinario (es. lavoro, sport, scuola)Contesto d’Emergenza (es. strada, casa, luogo pubblico)
FormazioneRichiesta e formalizzata da enti accreditatiNon necessaria, anche senza formazione
Registrazione 118Obbligatoria per validazione regionaleNon richiesta
Abilitazione formaleAttestato BLSD registrato e validatoNon richiesta
Rischio legaleNessuno (copertura legale e assicurativa)Nessuno (esimente per stato di necessità)
Utilizzo del DAELimitato a contesti autorizzati o formatiConsentito in qualsiasi situazione di emergenza
Durata validità formazione2 anni, con necessità di rinnovoNon applicabile

Sì, per diverse ragioni:

  • Competenza tecnica: la formazione assicura che l’uso del DAE sia corretto, efficace e tempestivo.
  • Tutela legale: gli attestati sono prova di preparazione, utile in ambito civile o assicurativo.
  • Standardizzazione: la registrazione presso il 118 garantisce uniformità nei percorsi formativi.
  • Uso continuativo: chi opera in scuole, palestre, enti pubblici non può contare solo sull’esimente penale.

Allo stesso tempo, è lecito porsi una domanda ulteriore: se un ente è già accreditato alla formazione BLSD, quindi riconosciuto idoneo dal sistema sanitario, ha davvero senso che debba comunque registrare ogni singolo corso presso il 118 per ottenerne l’autorizzazione?

Questa prassi, oltre a rappresentare un doppio passaggio burocratico, può comportare ritardi e aggravi di costi (come accade in alcune regioni come la Puglia). In alternativa, l’ente potrebbe organizzare autonomamente i corsi BLSD, informando correttamente i partecipanti che il loro nominativo non verrà incluso nel registro regionale del 118, ma che questo non comporta alcuna limitazione legale all’uso del DAE in caso di emergenza.

Un ulteriore elemento critico riguarda la mancanza di un sistema nazionale unico per la registrazione: ogni regione gestisce autonomamente il proprio registro dei soccorritori abilitati. Questo comporta:

  • assenza di un elenco nazionale unificato, che renderebbe possibile una visione globale e analisi statistiche efficaci;
  • complicazioni per il rinnovo della validità dell’attestato nel caso in cui il soccorritore cambi regione di residenza, creando incertezza sull’effettiva validità formale del suo titolo formativo.

In effetti, la Legge 116/2021 tutela chi interviene in stato di necessità, indipendentemente dalla presenza nel registro. L’importante sarà agire tempestivamente per salvare una vita.

La Legge 116/2021 ha ampliato le possibilità di intervento in caso di arresto cardiaco, ma non ha reso superflua la formazione. Gli enti formatori continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la qualità e la sicurezza degli interventi, e la registrazione dei corsi al 118 mantiene valore per usi non occasionali. Tuttavia, appare necessario un aggiornamento normativo che armonizzi obblighi formativi e libertà d’uso, eliminando sovrapposizioni e ambiguità. Nel frattempo, è auspicabile una maggiore flessibilità per gli enti accreditati, che dovrebbero poter erogare formazione con piena legittimità, anche senza ricorrere ogni volta alla registrazione 118, a condizione che venga garantita la trasparenza nei confronti dei partecipanti.

Dott. Stefano Mazzei

Dott. Stefano Mazzei

Laureato in scienze dell'educazione e della formazione, è il fondatore di Salvamento Academy, azienda specializzata in corsi di alta formazione in ambito sanitario.

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