Tsunami nella formazione dei Bagnini di salvataggio
Il 2022 per il settore balneare si apre con una vera e propria rivoluzione nel campo della formazione degli operatori di salvataggio. Ci sono voluti ben 5 anni, ma alla fine il Decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 206 del 29 luglio 2016, che regolamenta e norma l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante, è finalmente entrato in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, spezzando la catena che teneva imprigionato il mercato della formazione dei Bagnini.
In realtà il suddetto regolamento, avrebbe dovuto entrare in vigore l’anno successivo dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 17 novembre 2016 (GU Serie Generale n.269 del 17-11-2016), se non fosse stato bloccato da una serie di deroghe, inserite senza alcuna motivazione nel famoso e troppo spesso abusato decreto milletroproghe di fine anno, mantenendo un oligopolio FIN, SNS e FISA nella formazione e rilascio dei brevetti che abilitano alla professione dell’assistente bagnanti.
La sua tormentata storia è iniziata nel lontano 2014, quando il sottoscritto fece richiesta al Comando Generale delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera di essere accreditato con la propria agenzia didattica. Domanda che a differenza di ciò che accadde, appena quattro anni prima, per la Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA), venne respinta con la motivazione della mancanza di uno specifico regolamento.
Il provvedimento a cui faceva riferimento il C.G.C.P. è il D.L. n. 2016/2011 convertito con modifiche, dalla Legge n. 14/2012 che, all’art. 15, comma 3, testualmente prevedeva: “al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazione all’esercizio di attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.”
Con questa norma si era di fatto cristallizzata una situazione dove, FIN, SNS e FISA erano gli unici soggetti autorizzati. A confermare questo fu il Garante della Concorrenza, che a seguito alla segnalazione presentata nell’anno successivo sempre dal sottoscritto, invitava il Ministero dei Trasporti “ad assumere in tempi celeri le iniziative necessarie a colmare il vuoto normativo nel settore, idoneo a dar luogo a distorsioni della concorrenza precludendo l’accesso di nuovi operatori al mercato” (Bollettino n. AS1191 del 18/05/2015) – ACCESSO ALLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER IL SALVAMENTO ACQUATICO E ASSISTENZA BAGNANTI).
Non solo il Garante della Concorrenza si era espresso a favore dell’apertura del mercato, ma anche l’Avvocatura del Consiglio di Stato, interpellata dal C.G.C.P., ribadiva l’assoluta necessità di procedere nell’emanazione urgente di un regolamento che avrebbe dovuto essere già operativo a fine 2011: “L’attuale assetto normativo, pertanto, ha impedito all’Amministrazione di conoscere nel corso degli anni il numero dei detentori delle abilitazioni, il flusso annuo dei soggetti richiedenti le stesse e tutti i dati ad esso relativi, atteso che il rilascio delle abilitazioni compete alle stesse Società deputate alla formazione degli assistenti bagnanti. Ciò, inoltre, ha generato un sistema non aperto alla concorrenza e non in linea con la normativa europea sulla liberalizzazione delle professioni.”, continuando con “L’intervento regolamentare dello Stato, oltre ad essere necessario, appare altresì legittimo ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, giacché l’opera prestata dall’assistente bagnante, nell’immediatezza di eventi che pongono a rischio la vita umana in mare, ovvero nell’ambito di bacini interni o piscine, per prossimità e tempestività d’intervento, è certamente in grado di offrire un contributo rilevante all’efficacia ed alla tempestività dei soccorsi da prestarsi a bagnanti in pericolo”. Il Consiglio di Stato, si esprime quindi favorevolmente con qualche osservazione, approvando il regolamento redatto dal C.G.C.P. (Adunanza del 7 luglio 2016, numero affare 01263/2016).
Alcune osservazioni che mi permetto di fare anche io, a partire dai requisiti richiesti per presentare la domanda di formazione, che vedono come unico elemento che attesta l’esperienza nel campo del salvataggio il brevetto di Assistente bagnante da almeno due anni, forse un pochino poco per garantire un’adeguata conoscenza all’insegnamento di una materia così importante, considerato che un brevetto non è certamente una laurea e si acquisisce con poco più di venti ore di corso. Ma la cosa più strana è che lo stesso titolo, viene richiesto al legale rappresentante della società o associazione che richiede l’autorizzazione, un po’ come se al legale rappresentante di un ambulatorio medico, gli venisse richiesta la laurea in medicina, oppure a quello di un’impresa di costruzioni, quella di Ingegnere civile. Sorvoliamo poi sul fatto che, nell’elenco delle dotazioni obbligatorie troviamo ancora strumenti di tortura come il tiralingua e l’apribocca, ai quali si va ad affiancare, forse per i nostalgici o per un tocco di vintage nell’arredamento, la lavagna luminosa! Sinceramente mi sorge il dubbio, che forse sia stata erroneamente confusa con la lavagna interattiva multimediale (LIM), e che si tratti perciò di una sorta di refuso. Certo, il Decreto non è perfetto, ma si tratta comunque di un importante svolta e nella sostanza ci sono notevoli novità, a partire dal brevetto che sarà rilasciato direttamente dal Compartimento marittimo, per cui non sarà più necessario pagare una quota annuale di rinnovo all’ente che ha erogato il corso, ma solo provvedere ad eseguire periodicamente una visita medica di idoneità fisica presso l’ASL. Le ore di formazione non possono essere meno di 100, divise tra teoria (20), pratica (50) e di tirocinio (30). Inoltre, vengono ben distinti i due corsi e di conseguenza le certificazioni per il salvataggio in mare e quelle per acque interne (piscine); ovvero non sarà più prevista l’integrazione, solitamente effettuata con la prova di voga e la conoscenza dell’ordinanza balneare, che permetteva di passare dal brevetto piscina a quello di salvataggio in mare, saltando l’esame di nuoto con la presenza della commissione presieduta dalla Capitaneria di Porto.
Altro punto importante è che allo stato attuale FIN, SNS e FISA, in attuazione di quanto disposto dal decreto non potrebbero più rilasciare il brevetto di bagnino di salvataggio e/o Assistente bagnante, in quanto le rispettive autorizzazioni sono state abrogate dall’Art. 13 “Disposizioni transitorie e finali” dello stesso decreto, che di fatto li costringerebbe a presentare a loro volta una nuova domanda di autorizzazione. Su questo aspetto, sul sito della Sezione Salvamento FIN, sono già state pubblicate il monte ore previsto dal decreto, incluse le 30 dedicate al tirocinio, mentre a conferma di quanto affermato, la SNS ha recentemente inviato una circolare alle proprie sezioni, invitandole a soprassedere nel richiedere alle Capitanerie le date di svolgimento degli esami per il rilascio del brevetto per Bagnino di Salvataggio, “in attesa dell’auspicato provvedimento di proroga della sospensione dell’applicazione del decreto…”.
Ammesso e concesso che ciò possa di nuovo accadere, la giurisprudenza costituzionale ha dichiarato che il «principio di irretroattività della legge» è derogabile solo quando ciò sia richiesto dal criterio di ragionevolezza, senza mai «incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti»; una norma retroattiva e non penale può essere dichiarata legittima se questa non viola il principio generale di ragionevolezza, disparità di trattamento, ovvero l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica quale elemento fondante lo Stato di diritto (art. 3), la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Il problema concerne anche la tematica più generale dei diritti acquisiti.
C’è poi da segnalare, il tentativo fallito dell’On. Rospi (ex M5S), che con una sua proposta di legge la n. 1727, ha tentato di superare l’attuale D.M. 206/2016; peccato che dal 2 aprile 2019, nessuna commissione abbia mai iniziato a discutere tale iniziativa, che è rimasta come spesso accade sepolta dalla polvere.
Ritornando alla questione della ragionevolezza e disparità, precedentemente citata, il Garante della concorrenza è stato molto chiaro su questo aspetto, ribadendo il concetto già espresso in passato nel Bollettino 43/2021 – AS1798 del 2 novembre 2021, indirizzato ai Presidenti di Senato, Camera e Consiglio dei Ministri, con l’invito a non procedere ad una nuova deroga del decreto, dichiara con fermezza: “siffatte proroghe, in assenza di qualsiasi oggettiva esigenza di interesse generale, non rispondono nemmeno al requisito di proporzionalità della restrizione richiesto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 59/2020 e producono, all’evidenza, l’effetto di mantenere indebitamente la restrizione all’accesso e all’esercizio delle attività di formazione per l’assistenza/salvamento in acqua su base automatica e a tempo indeterminato. L’Autorità auspica, pertanto, il rispetto del termine del 31 dicembre 2021, previsto dall’art. 13, comma 5-ter, del D.L. n. 162/2019, per l’entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio disciplinato con D.M. n. 206/2016”.
Sottolineo questo aspetto, perché sicuramente in questi giorni sono già state presentate istanze di autorizzazione al C.G.C.P., per cui queste richieste depositate con il D.M in vigore sono, salvo errori e/o omissioni, da considerarsi legittime. A fronte di ciò, concludo questo articolo rivolgendo un invito a tutti coloro che posseggono i requisiti, ad inoltrare quanto prima la propria domanda di adesione per ottenere l’autorizzazione alla formazione e addestramento degli operatori al salvataggio in modo da contribuire ad allargare l’accesso alle attività di servizi professionali e aumentare le possibilità di scelta formativa per gli aspiranti assistenti bagnanti.
Link utili:
D.M. n. 206 del 29 luglio 2016
GU Serie Generale n.269 del 17-11-2016
AGCM: bollettino n. AS1191 del 18/05/2015