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La formazione dei Bagnini è libera: il TAR del Lazio mette fine all’oligopolio

Correva l’anno 2014 quando il sottoscritto in qualità di titolare della Salvamento Academy, richiedeva al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto informazioni in merito alla procedura di accreditamento quale soggetto formatore per il rilascio del brevetto professionale di bagnino di salvataggio/assistente bagnanti, ricevendo da quest’ultimo il diniego per la mancanza di un regolamento disciplinante la materia del salvamento acquatico, funzionale alla fissazione dei requisiti, presupposti e modalità per l’accreditamento. Regolamento che stranamente non era stato necessario appena quattro anni prima per il riconoscimento della FISA, (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).

Chi mi conosce bene, sa che sono una persona piuttosto testarda e che la caparbietà non mi manca, specialmente quando vengono calpestati i più elementari diritti costituzionali, in particolare quelli che tutelano le libertà.

Quindi, con le poche risorse disponibili ho iniziato la battaglia, partendo da un esposto al Garante della concorrenza, sottoponendo ai Giudici l’amara situazione: un oligopolio nel rilascio del brevetto di salvataggio che durava da decenni. Il primo risultato è stato che il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, a cui fa capo il Comando Generale delle Capitanerie, è stato costretto dall’AGCM a redigere un Decreto ad hoc, il numero 206 del 2016 (cosa che avrebbe già dovuto fare nel 2011), il cui contenuto andava finalmente a regolamentare il settore della formazione degli assistenti bagnanti e di fatto liberalizzava il mercato. Sembrava fatta e tutto sommato non era stato così difficile, e mi chiedevo come mai altri soggetti, molto più grandi di me e già presenti da più anni sul mercato della formazione, non ci avevano mai pensato?

Ma ecco la sorpresa e la risposta! Il Decreto che avrebbe dovuto entrare in vigore a gennaio 2017, viene rinviato dal milleproroghe, e così ogni anno fino al 2021 per la buona pace della SNS, FIN e FISA, dei lori soci e presidenti, L’On. Paolo Barrelli, all’epoca capogruppo al senato di FI, (attualmente sospeso dalla carica di presidente della FIN dalla federazione mondiale del nuoto, perché “oggetto di indagine da parte del Comitato Etico per potenziali violazioni multiple delle regole della costituzione e del codice etico della Fina”, come dichiarato in un comunicato dalla stessa), da Raffaele Perrotta, presidente FISA e sottufficiale della Capitaneria di Porto in forza al nucleo sommozzatori e dal compianto Prof. Giuseppe Marino, con il quale ho condiviso molti anni della mia esperienza nel salvataggio come responsabile della commissione formazione nazionale dell’associazione SNS.

Dopo l’ennesimo demoralizzante e frustante rinvio, non mi arrendo e nel 2021 mi appello nuovamente al Garante della concorrenza, che per la seconda volta, ribadisce con decisione la necessità di aprire il mercato della formazione al salvataggio e invita il Presidente del Consiglio dei ministri, Camera e Senato, a non procedere con un ulteriore sospensione del Decreto, perché non esistono le motivazioni ed è palesemente contro le regole comunitarie del libero mercato. Ovviamente è fiato sprecato.

Caso vuole, che la drammatica situazione creata dalla Pandemia, impedisce per motivi puramente tecnici, l’inserimento nel milleproroghe della solita allegra postilla che spostava all’anno successivo l’entrata in vigore del Decreto n. 206/2016. Già ero a conoscenza, da voci di corridoio, poi confermate da una circolare della SNS inviata ai direttori di sezione, che si trattava solo di una breve e non programmata pausa, perché entro poche settimane, il Decreto sarebbe stato nuovamente sospeso dalla legge di conversione in fase di preparazione.

Comunque, non mi faccio scappare certo l’occasione, e il 10 gennaio 2022, con il Decreto vigente da appena 10 giorni, invio la domanda di accredito al Comando Generale delle Capitanerie, tra l’altro pubblicizzando questa opportunità sui social e sulla stampa, invitando altri a fare lo stesso, sì perché

questa battaglia non è solo per Salvamento Academy, ma per tutti i Bagnini che possono scegliere una diversa offerta formativa, probabilmente migliore e più economica.

Come da programma il 25 febbraio 2022, la Legge n. 15 sospende il Decreto e il 17 marzo, il Comando generale delle capitanerie comunica per PEC l’archiviazione della mia domanda. A questo punto, raccolgo le mie ultime forze e il poco sangue rimasto e con i miei avvocati, convinti dell’ingiustizia subita e perpetrata per quasi dieci anni, affiliamo le armi e ci rivolgiamo al TAR.

Di seguito la sintesi, della sentenza dei giudici del Tar che dopo aver evidenziato che la nostra domanda di accreditamento era stata acquisita al protocollo nel momento in cui il Decreto era vigente, finalmente mi rendono giustizia e affossano un oligopolio che durava da oltre un secolo e mezzo, infatti riporta:

Orbene, ritiene questo Giudice che tale legge 15 del 25 febbraio 2022, laddove reitera per l’ennesima volta l’entrata in vigore del D.M. 206 del 2016, si ponga in contrasto con la direttiva 2006/123/CE…”

E prosegue con “Tale norma europea è stata qualificata quale direttiva di liberalizzazione, tesa ad eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e di servizio, garantendo l’implementazione del mercato interno e del principio concorrenziale ad esso sotteso: “fissa disposizioni generali volte ad eliminare le restrizioni alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra i medesimi, al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno dei servizi libero e concorrenziale (Corte di giustizia, Grande Sezione, 30 gennaio 2018, C360/15 e C31/16, punto 104)”. Questo per capire che la premessa è già abbastanza chiara nel merito della palese violazione di una norma comunitaria, che comunque, per l’Italia non rappresenta certo una novità.

Molto interessante risulta questo passaggio in cui i Giudici del Tar, sostengono che il vuoto normativo è stato utilizzato di proposito per impedire l’accesso di altri soggetti alla formazione: “In tale contesto, le istanze reiteratamente formulate dall’esponente, e tese ad ottenere l’avvio dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio dell’abilitazione sono state riscontrate in senso reiettivo proprio in ragione di un rappresentato vuoto normativo. Vuoto normativo gestito, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dell’attività formativa e nel rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di salvamento, mediante plurime proroghe delle autorizzazioni già in essere facenti capo, come detto, ai tre operatori sopra indicati”.

E prosegue sottolineando che: “Con il Decreto Ministeriale 206 del 2016, vedeva finalmente la luce una disciplina organica che poneva rimedio ad una situazione di stallo che aveva…” (ndr: parole del Consiglio di Stato interpellato dal Comando Generale delle capitanerie di porto sulla revisione del Decreto):

“generato un sistema non aperto alla concorrenza e non in linea con la normativa europea sulla liberalizzazione delle professioni.” (Cfr Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 7 luglio 2016 affare numero 01263/2016) che, sottolineava, altresì, la buona qualità dell’istruttoria condotta che compensava “l’opacità del quadro legislativo di autorizzazione.”.

Tale importante passaggio spiega chiaramente che anche il Consiglio di Stato era fortemente favorevole all’emanazione del Decreto che permetteva finalmente di liberalizzare il mercato. Questo, giusto per chi già pensa di presentare ricorso al suddetto Ente e spera di capovolgere la sentenza del Tar.

Poi per rafforzare quanto sopra, il Tar ricorda che: “La situazione sopra rappresentata, che perpetua una situazione di chiusura – oramai decennale- al mercato delle prestazioni dei servizi in questione, limitando a soli tre soggetti la possibilità di svolgere l’attività formativa e abilitante in parola, è stata reiteratamente stigmatizzata dall’AGCM”.

In tutto ciò, i Giudici del Tar evidenziano che non è solo la normativa eurocomunitaria ad essere violata, che già di per se sarebbe più che sufficiente: “Osserva ancora il Collegio che, tale situazione si rivela confliggente non solo con i principi di matrice eurounitaria afferenti alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ma, come detto, con le stesse disposizioni della direttiva che, richiedono agli Stati membri di dar corso alla disamina delle procedure e delle formalità relative all’accesso ad un’attività di servizi ed al suo esercizio e che impongono che le procedure e le formalità di autorizzazione siano chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti una trattazione obiettiva e imparziale della domanda presentata… Nel caso all’esame del Collegio, la risposta alle esigenze di stampo eurounitario data dalla normazione secondaria introdotta con il D.M. 206/2016, funzionale all’apertura al mercato dell’attività di erogazione dei servizi formativi in questione, è stata sterilizzata dalla Legge 25/2022 che ha prorogato in maniera automatica e generalizzata le pregresse autorizzazioni detenute dai tre competitors.

Il Tar respinge poi le osservazioni, presentate dagli avvocati che rappresentano il Ministero delle Infrastrutture e FIN, definendole “prive di pregio”, esplicitando che di fatto le motivazioni che hanno portato all’ultima sospensione del Decreto 206/2016 sono ingiustificate e come ho sempre asserito, colui che le ha inserite nel milleproroghe, ha mentito, sapendo di mentire, tanto che: “Non risultano condivisibili le considerazioni formulate dall’amministrazione resistente a supporto della legittimità e compatibilità, anche comunitaria, dell’intervento legislativo da ultimo introdotto sulla scorta del fatto che lo stesso si giustificherebbe con l’esigenza di introdurre nel D.M. n. 206 del 2016 le modifiche necessarie per “conseguire l’obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l’esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l’ottenimento del brevetto”. Difatti, i Giudici del Tar come spiegano subito a ruota: “Risulta, invero, al Collegio che tale previsione non sia in grado di far recuperare il crisma della compatibilità comunitaria ad una disposizione che -nel disporre l’ennesima proroga ad una normativa organica mai resa operativa, nel dichiarato intento di “garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza”- perpetua per ulteriori 12 mesi una situazione che, per oltre due lustri, ha bloccato l’accesso al settore di nuovi operatori; Pur evidentemente rientrando nella piena facoltà del legislatore l’introduzione di eventuali affinamenti normativi sulla predetta disciplina, osserva il Collegio come – l’effetto principale che la norma in questione apporta- è quello di cristallizzare ulteriormente un assetto, all’evidenza, incompatibile con il quadro normativo eurounitario sopra descritto.”

Infine, dopo 18 pagine si arriva allo scontato verdetto:

Conclusivamente il Collegio, rilevata l’incompatibilità comunitaria (con gli artt. 5 e 12 della direttiva CE 2016/123) della disciplina nazionale di cui all’art. 10 comma 3 quinquies della Legge 15/2022 che prevede l’ulteriore dilazione dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n° 206 del 2016 e la contestuale proroga delle autorizzazioni rilasciate fino al 31.12.2011, annulla il provvedimento del 17 marzo 2022, prot. U0037447, con la quale viene rappresentata dal Comando Generale delle Capitaneria di Porto, l’impossibilità di istruire l’istanza presentata dalla ricorrente e disposta la contestuale l’archiviazione della stessa agli atti d’ufficio, dovendo, al contrario, il medesimo Comando procedere all’istruttoria della pratica medesima presentata ai sensi del Decreto Ministeriale 206 del 29 luglio 2016”.

Questa sentenza, che ritengo solida come la roccia, non solo ritiene valida la mia domanda di accreditamento e ne dispone l’istruttoria, ma dice chiaramente che la legge che approva l’ennesimo rinvio e la conseguente riconferma delle autorizzazioni già rilasciate, è stata emanata in palese violazione della normativa eurocomunitaria e potete stare sicuri che dopo tutti questi anni, farò in modo che questo verdetto sia applicato alla lettera.

Inoltre, il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture è stato condannato al risarcimento dei danni e insieme alla FIN anche alle spese processuali, con le quali organizzerò il prossimo congresso nazionale “Rianimare 2023” dedicato al soccorso e salvataggio in acqua.

In ultimo, ringraziando i miei avvocati per l’ottimo lavoro svolto, vorrei sottolineare che se oltre a questa battaglia, vinceremo anche la guerra, la nostra intenzione non è, e non è mai stata quella di entrare a far parte del gruppo dei privilegiati. Al contrario, consapevoli delle nostre solide competenze in materia di formazione in ambito acquatico, sia per quanto riguarda la parte sanitaria, che quella puramente tecnica, grazie soprattutto alle risorse umane interne a Salvamento Academy, costituite da professionisti di altissimo profilo, una volta ottenuto questo riconoscimento vogliamo potenziare ulteriormente questo team di esperti con chi desidera unirsi a noi, con il preciso obiettivo di diventare un punto di riferimento del settore per la didattica e la ricerca a sostegno di tutti i docenti che si occupano di primo soccorso e salvataggio in acqua a prescindere dalla loro associazione di appartenenza, fornendo un prezioso contributo per la salvaguardia della vita umana in mare.

Dott. Stefano Mazzei

Dott. Stefano Mazzei

Laureato in scienze dell'educazione e della formazione, è il fondatore di Salvamento Academy, azienda specializzata in corsi di alta formazione in ambito sanitario.

3 pensieri riguardo “La formazione dei Bagnini è libera: il TAR del Lazio mette fine all’oligopolio

  • Nicola Amati

    Conosco la vostra professionalità ,sono stato vostro allievo con Accademy ,sono in S.N.S. da sempre , ho un centro formazione Salvamento Agency, sono pronto a seguirla !

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  • Ciao Nicola,
    intanto grazie per la stima, come dichiarato nell’articolo, la porta di Salvamento Academy è aperta a tutti coloro che vogliono seriamente dare un valido contributo alla crescita di questo progetto.

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    • Giuseppe Fave

      Vi faccio i miei complimenti per questa pratica giunta a buon fine, sono convinto che la costituzione di più scuole per la preparazione di assistenti bagnanti sia buona cosa, essendo sicuro che con maggiore concorrenza si migliori l’offerta formativa nella ricerca della professionalità, e della continuità nelladdestramento e esercitazioni.

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