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Nuova legge sull’utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero: la montagna partorisce il topolino

Al termine di un lungo lavoro svolto in Senato dai membri della commissione parlamentare ad ascoltare per ore decine di esperti della rianimazione, e una lunga gestazione per percorrere tutto l’iter burocratico di approvazione alla Camera, niente o poco di nuovo è stato definito dai 9 articoli che costituiscono il disegno di Legge sulle “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero“. Da quanto si evince dal testo del Disegno di Legge n. 1441, rinviato alla Camera per la terza ed ultima lettura , non risultano infatti a nostro avviso apparenti elementi di novità tali da gustificare i due anni di tempo necessari dalla sua presentazione. Analizziamo gli articoli uno alla volta.

Art. 1Programma pluriennale per la diffusione el’utilizzazione dei defibrillatori semiautoma-tici e automatici esterni“: definisce una serie punti per favorire i progetti PAD e agevolazioni economiche con lo stanziamento di due milioni di euro (le briciole) per l’acquisto dei defbrillatori. Ma la cosa che stupisce di più è il comma 1, lettera b, che prevede l’obbligo del DAE, oltre che negli uffici, porti e aeroporti, impanti sportivi, così come nella precedente Legge Balduzzi e D.M. del 18 marzo 2011, specifica che:

..a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore..

Due ore… che sono equivalenti a 120 minuti, nell’arco dei quali le migliaia di persone che ogni giorno si spostano con i traghetti, vedi ad esempio anche solo quelli, da e per le isole minori come per l’Arcipelago Toscano, possono tranquillamente fare a meno di un defibrillatore a differenza di chi si reca in posta, in comune, in banca oppure all’evento sportivo e per un lasso di tempo più breve.

Art. 2. “Installazione dei DAE nei luoghi pubblici: riferito sostanzialmente ai progetti PAD che da anni sono al centro di numerose iniziative di comitati di cittadini e associazioni di volontariato, con la collaborazione delle (poche) amministrazioni pubbliche sensibili nella pratica al tema. Quindi l’articolo non fa altro che ricordare l’importanza e la centralità di tal progetti di pubblica utilità.

Art. 3. “Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n.120: Personalmente ho avuto il piacere e l’onore di conoscere l’On. Antonino Monteleone, firmatario della suddetta legge, con il quale più volte mi sono confrontato su tali tematiche. Un uomo lungimirante, che ha dato il primo vero impulso alla cultura della defibrillazione precoce in Italia con un legge di soli due articoli, sicuramente non perfetta, ma all’epoca indubbiamente innovativa e coraggiosa per un Paese ancora acerbo e chiuso a riccio su tali argomenti rispetto alla cultura presente oltre oceano. Infatti, posso solo immaginare cosa sarebbe successo se al posto di “..nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.” avesse scritto che chiunque poteva utilizzare il Defibrillatore! Sarebbe stato crocifisso!. Già, perchè quella macchina infernale difficile da usare chiamato DAE, che ti guida nelle operazioni e ti chiede di premere un pulsante dopo aver applicato due adesivi sul torace scoperto della vittima, in grado di erogare una scarica elettrica sarebbe capace di… salvare una vita. Sono sicuro che l’avrebbero crocifisso. Oggi per fortuna i tempi sono più maturi, grazie sopratutto al grande lavoro e impegno dei cebtro di formazione, che ancora prima del 2001, si sono prodigati per addestrare la popolazione alle manovre di RCP:

Alla legge 3 aprile 2001, n.120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:.. in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare”.

Qui l’unica novità è rappresentata dall’aggiunta del DAE di tipo automatico. Infatti, il suddetto articolo non fa altro che ricordare e confermare l’esistenza e l’applicabilità già nota (quasi) a tutti, dell’impunibilità di chi utilizza il DAE in uno stato di necessità, qual’è appunto una persona in arresto cardiaco. In pratica L’Art. 3 non fa altro che elencare, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’ordine cronologico di chi è autorizzato ad utilizzare il DAE e si trova sulla scena del soccorso, cioè a partire dal Medico o Infermiere, per proseguire con chi ha partecipato ad un corso BLSD, a finire con il cittadino che non ha mai partecipato ad un corso.. o meglio non possiede la famosa e “indispensabile” autorizzazione rilasciata dal 118. Adesso più che mai, dovrebbe essere chiaro a chiunque che, si potrà utilizzare il DAE per prestare soccorso, anche se non si è formati, sopratutto a coloro che pur di vendersi la propria formazione BLSD, sbandieravano ai sette venti ipotetiche sanzioni penali a chi avrebbe utilizzato il defibrillatore senza prima avere in tasca il tesserino del corso autorizzato dal 118 regionale.

Rimane comunque fortemente consigliato frequentare un corso di primo soccorso per apprendere le manovre salvavita, anche se diverso dal classico BLSD, come ad esempio il BLS and FIRST AID promosso da Salvamento Academy, dove oltre a conoscere l’uso del defbrillatore si apprendono le nozioni generali su come prestare assistenza ad una persona ferita o colpita da altri problemi sanitari più comuni, con l’addetramento pratico alla RCP su appositi manichini adulti e pediatrici.

Art. 4. “Utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici“: obbligo già introdotto dalla Legge Balduzzi, per chi si dota di un defibrillatore è automaticamente responsabile della sua manutenzione al pari di un’estintore. Non ho mai invece capito il motivo per cui un arbitro, prima dell’inizio della partita deve controllare la presenza del DAE e del personale certificato BLSD, ma può fregarsene se non ci sono gli estintori, le porte di sicurezza a norma, gli addetti antincendo, ecc.. Ovviamente sono tutte verifiche che non sono di sua competenza.

Art. 5. “Introduzione dell’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell’uso del DAE cita:

Al comma 10 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l’uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.”

Perchè intervenire sulla Legge n. 107/2015 e dimenticarsi totalmente del D.M. n. 388/2003 che riguarda la formazione degli addetti al Primo soccorso aziendale? Un corso cui il programma dedicato al mondo del lavoro, prevede ancora SOLO la formazione alle tecniche di primo soccorso sull’adulto, escludendo i pazienti pediatrici e l’utilizzo del defibrillatore!! Eppure l’INAIL nel suo nuovo manuale di Primo soccorso ha incluso la defibrillazione precoce. Una dèfaillance incredibile, che avrebbe potuto risolvere definitivamente l’annosa questione degli accrediti regionali dando un’ulteriore spinta alla diffusione dei defibrillatori in tutti i luoghi di lavoro, semplicemente includendo la defibrillazione nel programma del corso di Primo soccorso aziendale, evitando un doppio corso per i dipendenti, doppie spese per le aziende, doppia burocrazia per i formatori.

Art. 6. “Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria«118»: obbliga ai possessori ai venditori del DAE la registrazione dei dati dell’apparecchio alle C.O. del 118, cosa che già accadeva prima in molte Regioni, almeno sulla carta. Personamente, in accordo con il 118 di Livorno, tale registro era presente in C.O. del servizio d’emergenza sanitario del capoluogo labronico fin dal 2004 per i progetti PAD sviluppati all’Isola d’Elba.

Art. 7. “Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni“: amplia a tutte le Regioni l’attivazione di applicazioni mobili in grado di mappare i DAE e allertare i soccorritori più vicini alla vittima di arresto cardiaco. Un’idea questa, già attuata in un paio di regioni e che il sottoscritto aveva proposto già nel 2012 e che oggi è una realtà disponibile con l’applicazione ioSoccorro.

Art. 8. “Campagne di informazione e di sensibilizzazione“: esistono da anni questi progetti ed eventi dedicati al mondo della scuola, perchè chi promuove la cultura del primo soccorso ha capito fin da subito che si deve partire dal basso, coinvolgendo gli studenti, come hano fatto moltissime associazioni e privati sempre a proprie spese, come la Salvamento Ademy con il progetto gratuito A SCUOLA DI CUORE, rivolto a tutte gli istituti di ordine e grado con la realizzazione di un manuale BLSD a fumetti.

La nuova legge più che apportare novità, ha confermato e rafforzato ciò che era presente e avviato da tempo, insomma alla fine anche se rapprenta un’ulteriore passo in avanti, la montagna ha finito per partorire un topolino, .

Dott. Stefano Mazzei

Dott. Stefano Mazzei

Laureato in scienze dell'educazione e della formazione, è il fondatore di Salvamento Academy, azienda specializzata in corsi di alta formazione in ambito sanitario.

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